Permesso di Costruire
Campi di Applicazione
Ai sensi dell'art.10 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e
sono subordinati a Permesso di Costruire:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso.
Modalità:
Il procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire è regolamentato dagli artt.
20 e 21 del D.P.R.380/2001. La domanda per il rilascio del Permesso di Costruire,
sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata all'Ufficio Protocollo corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione e dagli elaborati progettuali richiesti dal Regolamento Edilizio Comunale. Al momento della
presentazione l'Ufficio Tecnico provvederà ad un controllo di completezza formale, ad
assegnare un numero alla pratica ed a comunicare il nominativo del Responsabile del
Procedimento. Il progetto deve essere firmato da un Tecnico Professionista abilitato
che assevera la conformità dello stesso agli strumenti urbanistici, al Regolamento
Edilizio, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie. Le opere edilizie relative ad un
provvedimento di Permesso di Costruire devono essere iniziate entro un anno dal
rilascio del titolo abilitativo ed ultimate entro tre anni dall'inizio dei lavori.
Su richiesta, presentata anteriormente alla scadenza, il termine di inizio ed ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento
motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuovo Permesso di Costruire. L'interessato è tenuto, inoltre, entro 15 giorni dalla comunicazione della fine dei lavori da presentare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico la
domanda di rilascio del certificato di agibilità.
Tempi:
Il Permesso di Costruire è rilasciato o negato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico
entro il termine massimo di giorni 75 dalla presentazione del Permesso di Costruire,
fatte salve eventuali sospensioni od interruzioni del procedimento.
Costi:
Salvo quanto disposto all'art.17, comma 3, del D.P.R.380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il rilascio del Permesso di Costruire comporta la corresponsione
di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. Dovranno,
inoltre, essere corrisposti i diritti di segreteria oltre alla presentazione di due marche
da bollo di Euro 11,00 (una per la richiesta ed una per il permesso di costruire).