Attività Edilizia Libera

Campi di Applicazione

1. Ai sensi dell'art.6 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere eseguiti liberamente i seguenti edilizi:

interventi di manutenzione ordinaria (sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti); a titolo esemplificativo possono essere considerati interventi di manutenzione ordinaria i seguenti:

  • pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti;
  • pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
  • rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
  • riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportano la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
  • tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;
  • riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;
  • riparazione di pavimenti interni.

2. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche qualora non interessino gli immobili insistenti in zone soggette a vincolo paesaggistico, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni e che non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio;

3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.