Attività Edilizia Libera
Campi di Applicazione
1. Ai sensi dell'art.6 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere eseguiti liberamente i seguenti edilizi:
interventi di manutenzione ordinaria (sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti); a titolo esemplificativo possono essere considerati interventi di manutenzione ordinaria i seguenti:
- pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne, senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
- rifacimento parziale di rivestimenti esterni, senza modificazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o delle tecnologie;
- riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportano la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;
- tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni;
- riparazione di infissi interni, grondaie e canne fumarie;
- riparazione di pavimenti interni.
2. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche qualora non interessino gli immobili insistenti in zone soggette a vincolo paesaggistico, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali, che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni e che non comportino la realizzazione di manufatti alteranti la sagoma dell'edificio;
3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.