Campi di Applicazione
Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità è regolamentato dall'art.25 del D.P.R.380/ 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Il certificato di agibilità viene rilasciato con riferimento ai seguenti interventi:
1. nuove costruzioni;
2. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; Iinterventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
Modalità:
Il soggetto titolare del Permesso di Costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia di Inizio Attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato di agibilità entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 77,00 ad Euro 464,00.
La domanda di rilascio del certificato di agibilità deve essere corredata della seguente documentazione:
1. documentazione comprovante l'avvenuto accatastamento dell'immobile;
2. dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine all'avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
3. dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli artt.113 e 127, nonché all'art.1 della Legge 9 gennaio 1991, n.10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli artt.111 e 126 del T.U..
4. certificato di collaudo statico;
5. dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
Tempi:
L'agibilità si intende attestata trascorsi 30 giorni dalla ricezione della domanda nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L.. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni. Sono fatte salve eventuali sospensioni per l'acquisizione di documentazione mancante, da richiedere entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa.