Denuncia di Inizio Attività
Campi di Applicazione
Ai sensi degli artt.22 e 23 del D.P.R.06.06.2001, n.380 e successive modificazioni ed integrazioni, sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art.10 (Interventi subordinati a permesso di costruire) ed all'art.6 (Attività edilizia libera), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
Sono, altresì, realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività i seguenti interventi edilizi:
1.interventi di manutenzione straordinaria;
2. varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
3. interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino immobili compresi negli elenchi di cui al D.Lgs.n.42 del 2004, nonché immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
4. recinzioni, muri di cinta e cancellate;
5. interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti (L.R.15/1996 e L.R.22 /1999);
6. mutamenti di destinazione d'uso con o senza opere;
7. modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
8. installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
9. realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art.9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n.122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
10. significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola.
In alternativa al Permesso di Costruire, possono essere realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività:
1. gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del D.P.R.380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della Legge 21 dicembre 2001, n.443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati;in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
3. gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Modalità:
Consegna della modulistica e degli elaborati di progetto previsti dal Regolamento Edilizio vigente, a firma di Tecnico Professionista abilitato, presso l'Ufficio Protocollo.
Tempi:
Le opere possono essere iniziate decorsi 30 giorni dal deposito presso l'Ufficio di Protocollo, fatte salve eventuali sospensioni o interruzioni del procedimento. La Denuncia di Inizio Attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denunzia stessa.
L'interessato è tenuto a comunicare all'Ufficio Tecnico la data di ultimazione dei lavori. Inoltre, ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato all'Ufficio Tecnico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Su richiesta, presentata anteriormente alla scadenza, il termine di inizio ed ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova D.I.A. L'interessato è tenuto, inoltre, entro 15 giorni dalla comunicazione della fine dei lavori a presentare all'Ufficio Tecnico, se del caso, la domanda di rilascio del certificato di agibilità.
Costi:
Dovrà essere corrisposto l'importo di Euro 25,82 per i diritti di segreteria, oltre alla corresponsione degli oneri concessori, se dovuti.